Lo Statuto

Istituto Nazionale di Ricerca sulla Famiglia e sui minori (INaRF)

Statuto
Art. 1. (sede, caratteristiche, finalità)
È costituito l’Istituto Nazionale di Ricerca sulla Famiglia e sui minori, in breve INaRF, associazione con sede in Roma, quale organizzazione non lucrativa d’utilità sociale (O.N.L.U.S.).
L’Istituto Nazionale di Ricerca sulla Famiglia e sui Minori è apolitico, apartitico e aconfessionale, ha carattere prettamente culturale e scientifico. Per il perseguimento degli scopi dell’Istituto possono essere nominati direttori regionali o provinciali o anche all’estero.
L’associazione è costituita esclusivamente per finalità di studi storico, sociologico, psicologico, giuridico e statistico della famiglia e del mondo dell’infanzia, dell’adolescenza e dei diritti delle persone.
Le prestazioni dei Soci e di tutti i dirigenti sono fornite a titolo gratuito.
Tutte le cariche associative sono ricoperte esclusivamente a titolo gratuito. È, altresì, preclusa ogni distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo i casi previsti dalla legge.
Eventuali utili d’esercizio dovranno essere impiegati esclusivamente per il raggiungimento dei fini sociali.
L’INaRF si propone i seguenti scopi di promozione culturale: – la formazione interdisciplinare e l’informazione delle dinamiche della famiglia, sia essa legittima e naturale da effettuare anche con altre organizzazioni similari o con gli istituti di statistica nazionali ed internazionali. Inoltre l’Istituto si propone la strutturazione di eventi formativi sia nazionali che internazionali, accreditati e non, anche per via telematica. Inoltre curerà i rapporti con i mass media attraverso comunicati stampa, partecipazione a dibattiti televisivi e radiofonici o mediante propri giornali, sia cartacei che sulla rete internet. L’Istituto potrà perseguire i fini statutari anche in collaborazione con le Università, con Istituti di cultura italiani e stranieri, con Istituzioni anche a carattere sovranazionale, nonché‚ con Enti ed Uffici pubblici e privati, Società o singoli studiosi tramite convenzioni ed accordi specifici.
Art. 2 (Patrimonio Sociale)
Il Patrimonio sociale dell’INaRF è costituito da:
a) Quote sociali il cui importo è stabilito dal consiglio direttivo nazionale e rimane illimitato fino a nuova delibera. Esse comprendono quote di iscrizione e quote annuali;
b) Donazioni, lasciti, oblazioni di enti o privati, elargizione a qualsiasi titolo.
Art. 3
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 (Associati)
Fanno parte dell’Istituto:
a) Gli associati ordinari;
b) Gli associati sostenitori;
c) Gli associati onorari.
Gli associati sostenitori ed onorari sono esonerati dal versamento delle quote sociali.
Il pagamento della quota sociale annuale dà diritto di partecipare alle attività associative per
l’anno in corso. Il recesso dall’Istituto deve avvenire per raccomandata a.r. o via telematica
almeno tre mesi prima. Il mancato rinnovo della quota dà luogo alla cancellazione.
Art. 5 (Organi dell’Istituto)
Sono Organi dell’Istituto:
a) il Direttore nazionale;
b) Il Vice Direttore
d) il Consiglio Direttivo;
e) il comitato scientifico qualora nominato dal direttivo.
Il consiglio direttivo è composto da non meno di tre e da un massimo di trenta consiglieri
nominati dal direttore nazionale che può revocarli.
Il consiglio elegge tra i suoi componenti il direttore, il vice direttore, il tesoriere ed il
segretario. Il consiglio direttivo coordina e promuove tutta l’attività e l’organizzazione
dell’associazione per il raggiungimento dei fini statutari, predispone il bilancio preventivo e
consuntivo, ha il potere discrezionale di veto senza obbligo di motivazione sull’iscrizione di
nuovi associati e potere di esclusione di soci per indegnità, per incompatibilità con i fini
statutari, con comportamenti che ostacolano il regolare svolgimento delle attività associative e
funzionamento dell’associazione, predispone e propone al direttivo eventuali modifiche dello
statuto, vigila sull’osservanza di questo, delibera in ordine all’utilizzazione del patrimonio
sociale in conformità ai fini associativi. Le sue decisioni sono prese a maggioranza. Le riunioni
del consiglio direttivo sono valide e se vi partecipano due terzi dei componenti e non sono
ammesse deleghe. I consiglieri decadono nel caso in cui non partecipino a due riunioni
durante un esercizio annuale. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri
sono rieleggibili. Il consiglio può redigere un regolamento che disciplini l’attività associativa. Il
direttore nazionale è il legale rappresentante dell’Istituto e rappresenta l’associazione anche di
fronte a terzi e in giudizio, dirige le riunioni del consiglio direttivo, firma gli atti ufficiali,firma
assieme al segretario i verbali delle riunioni del consiglio direttivo nazionale. Il vice
presidente sostituisce il presidente nazionale in caso di sua assenza o impedimento. Il
segretario coadiuva il presidente, redige verbale delle riunioni del direttivo, firma i medesimi
verbali assieme al presidente, conserva l’archivio sociale. Il tesoriere provvede agli incassi e ai
versamenti dandone immediata comunicazione al direttore nazionale, tiene in regola i registri
amministrativi, compila i bilanci da sottoporre al direttivo nazionale. Provvede al
tesseramento dei soci e al rinnovo dell’iscrizione. Soltanto il direttore nazionale può effettuare
prelievi e pagamenti dal conto corrente dell’istituto.
Art. 6
Il Direttore nazionale per l’inizio delle attività associative dell’Istituito è l’avv. Gian Ettore
Gassani.
Art. 7 (sedi distaccate)
Il Consiglio del direttivo nazionale è composto dai direttori regionali, nominati dal direttore
nazionale e revocabili in qualsiasi momento. Il direttivo può nominare un Segretario dell’Istituto, nella persona di uno dei componenti il Consiglio. Le sedi distaccate dell’Istituto saranno di rappresentanza dell’istituto nazionale, non avranno direttivi locali e saranno autonome, pur nel rispetto delle norme statutarie, dal punto di vista operativo, economico, fiscale e giuridico.
Art. 8 (soci)
I Soci cessano di appartenere all’Istituto nei seguenti casi: a) dimissione volontaria; b) morosità protrattasi per sei mesi dalla scadenza del versamento dovuto; c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L’associato radiato non può essere più ammesso. La qualifica di Socio e la partecipazione alla vita associativa non è temporanea ed è intrasmissibile. In caso di cessazione del rapporto associativo per qualunque causa, al socio o ai suoi eredi nulla è dovuto a tale titolo.
Art. 9 (comitato scientifico)
Il comitato scientifico è l’organo consultivo dell’istituto per lo svolgimento dei suoi compiti e lo studio di particolari problemi nell’ambito degli interessi dell’istituto. Il consiglio direttivo delibera sulla sua istituzione, sul numero dei suoi componenti, sulle modalità e sui tempi del suo funzionamento. I componenti del comitato scientifico sono scelti tra esperti delle discipline di interesse associativo e tra personalità di particolare prestigio.
Art. 10)
Per tutto quanto non previsto in questo statuto valgono le disposizioni del codice civile in materia di associazioni.

Roma, il 20 settembre 2011
I soci fondatori
Gian Ettore Gassani
Gerarda Russo
Gilda Fasolino